Per fronteggiare le situazioni di maggiore disagio abitativo e prevenire gli sfratti, il Fondo è destinato alla concessione di contributi in favore di inquilini morosi incolpevoli.
Ai sensi dell’art. 2 comma 1 del D.M. 30 marzo 2016, la "morosità incolpevole" si verifica per sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare, dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a una delle seguenti cause che abbiano riguardato il richiedente o altro componente del nucleo familiare:
1. perdita di lavoro per licenziamento;
2. accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell’orario di lavoro;
3. cassa integrazione ordinaria e straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
4. cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
5. mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipico;
6. malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo stesso o la necessità dell’impegno di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.
PRENDERE ATTENTA VISIONE DEL BANDO ALLEGATO
SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE: MARTEDì 27 OTTOBRE 2020.