Propaganda Elettorale

Data di pubblicazione:
09 Ottobre 2020

L’attività di propaganda elettorale ha inizio il 30° giorno antecedente la data fissata per le votazioni.

La Giunta Comunale provvede ad assegnare gli spazi per le affissioni di manifesti, stampati ecc. sui tabelloni messi a disposizione dal Comune, spettanti ai Partiti  o gruppi politici rappresentati in Parlamento  nonchè al Comitato promotore del Referendum, che abbiano rivolto istanza alla Giunta Comunale entro il trentaquattresimo giorno antecedente la data della votazione.

La Legge di Stabilità 2014 n. 147 del 27 dicembre 2013 ha introdotto la totale soppressione della propaganda elettorare indiretta per affissione sui tabelloni precedentemente destinati ai cd. fiancheggiatori e la diminuzione degli spazi destinati alla propaganda diretta tramite affissioni.

·  Da venerdì 18 marzo ha inizio la propaganda elettorale con il divieto di alcune modalità quali:
il lancio o gettito di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
la propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti;
la propaganda luminosa mobile. 

·  Da venerdì 18 marzo possono tenersi riunioni elettorali senza l’obbligo di preavviso al Questore. 

·  La propaganda elettorale fonica su mezzi mobili (art. 7, comma 2, della legge 24 aprile 1975, n. 130) è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o del Prefetto della provincia in cui ricadono i Comuni, nel caso essa si svolga sul territorio di più comuni. 

·  Il divieto di propaganda scatta dal giorno antecedente quello della votazione (sabato 16 aprile 2016) fino alla chiusura delle operazioni di voto. Sono vietati comizi, riunioni elettorali in luoghi pubblici o aperti al pubblico, nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti.