Iscrizione all'albo scrutatori

Data di pubblicazione:
23 Settembre 2020

Gestione albo scrutatori

Iscrizione all’albo degli scrutatori di seggio elettorale

Lo scrutatore è colui che assiste e partecipa alle operazioni di voto nelle sezioni elettorali e che congiuntamente al Presidente concorre a formare l’ufficio di sezione (seggio). L’iscrizione all’albo unico è condizione necessaria per partecipare al sorteggio precedente alla data delle elezioni, ed essere quindi designati in qualità di scrutatori presso un seggio elettorale in occasione delle consultazioni popolari.

Entro il mese di ottobre di ogni anno il Sindaco con manifesto affisso all’albo pretorio del Comune e in altri luoghi pubblici, invita gli elettori che desiderano essere inseriti nell’albo a fare apposita domanda entro il mese di novembre.
Le domande vengono trasmesse alla Commissione Elettorale che, accertato che i richiedenti siano in possesso dei requisiti prescritti dalla legge, li inserisce nell’albo.

Sono comunque esclusi dalle funzioni di scrutatore:
1) i dipendenti del Ministero dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
2) gli appartenenti a Forze Armate in servizio;
3) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
4) i segretari comunali e i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;
5) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

A coloro che non sono stati inclusi nell’Albo, il Sindaco notifica per iscritto la decisione indicandone il motivo.

L’Albo è depositato presso la segreteria del Comune per la durata di 15 giorni ed ogni cittadino ha diritto di prenderne visione. Contro indebite iscrizioni all’albo si può presentare ricorso.

A gennaio di ogni anno la Commissione Elettorale dispone la cancellazione dall’Albo di coloro che hanno perso i requisiti stabiliti dalla legge e di coloro che chiamati a svolgere la funzione di scrutatori non si siano presentati senza giustificato motivo. In tale sede vengono altresì cancellati dall’Albo gli iscritti che entro il mese di dicembre con apposita domanda scritta alla Commissione Elettorale abbiano chiesto di essere cancellati dall’Albo. 
L’ufficio elettorale provvede a registrare ogni variazione riguardante i dati anagrafici dei cittadini iscritti nell’Albo.

Riferimenti normativi:

1) Legge 8 marzo 1989, n. 95 Norme per l’istituzione dell’albo e per il sorteggio delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale. 
2) Decreto del Presidente della Repubblica del 16 maggio 1960, n. 570 Testo unico delle leggi per la composizione degli organi delle amministrazioni comunali. Art. 23
3) Legge 30 aprile 1999, n. 120 Disposizione in materia di elezioni degli organi degli enti locali, nonchè disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale. 

Requisiti: 
- il possesso della cittadinanza italiana;
- il godimento dei diritti politici;
- il possesso del titolo di studio della scuola dell’obbligo