Assegnazione spazi di propaganda elettorale

Data di pubblicazione:
09 Ottobre 2020

In relazione al sistema elettorale recato dalla legge 3 novembre 2017, n. 165, per la Camera e il Senato, ciascun candidato uninominale e ciascuna lista collegata al candidato stesso hanno diritto all’assegnazione di distinti spazi, ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge 4 aprile 1956, n. 212. Per ottimizzare l’assegnazione degli spazi di propaganda elettorale e per consentire agli elettori di associare più agevolmente i nominativi dei candidati uninominali alle liste rispettivamente collegate,  i tabelloni per l’affissione dei manifesti di propaganda di ciascun candidato uninominale (superficie di metri 1,00 di altezza per metri 0,70 di base) sono affiancati da quelli delle liste rispettivamente collegate ( superficie metri 2,00 di altezza per metri 1,00 di base)  seguendo lo stesso ordine progressivo risultante dai sorteggi (candidato uninominale e poi liste ad esso collegate e così via) 

Ultimo aggiornamento

Sabato 06 Aprile 2024