Autocertificazione

Data di pubblicazione:
23 Settembre 2020

Cosa vuol dire autocertificare

Ogni cittadino al posto del certificato richiesto può presentare un’autocertificazione. 
Può scrivere le informazioni necessarie (dove è nato, dove abita, la composizione della propria famiglia ecc) su un foglio di carta semplice e firmarlo sotto la propria ed esclusiva responsabilità (non è necessario firmare davanti all’impiegato)
Può presentarlo direttamente o spedirlo a qualsiasi Ufficio pubblico o gestore di pubblico servizio per posta o tramite fax unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.Il foglio così redatto avrà valore e scadenza uguali al certificato e lo sostituisce in modo definitivo.
E’ possibile consultare la scheda Elenco dei certificati che possono essere sostituiti da una dichiarazione in carta semplice e senza necessità dell’autenticazione della firma.
La pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi non possono più richiedere ai cittadini i certificati sopra elencati ma dovranno limitarsi ad accettare le autocertificazioni o acquisire i dati direttamente facendosi indicare dall’interessato gli elementi necessari.
La mancata accettazione dell’autocertificazione costituisce violazione dei doveri d’ufficio.
Ai soggetti privati (ad esempio banche e assicurazioni) è data facoltà di accettare l’autocertificazione. Per tali soggetti, a differenza della pubblica amministrazione, non vi è obbligo di accettazione.

Esclusioni
• L’autocertificazione non può essere usata in sostituzione dei seguenti certificati:
o       certificati medici, sanitari, veterinari
o       certificati di origine e conformità alle norme comunitarie
o       brevetti e marchi
• Inoltre è esclusa la possibilità di autenticare i provvedimenti dell’Autorità giudiziaria che può essere attestata solo dai funzionari della cancelleria.

Chi può usare l’autocertificazione
• I cittadini dell’Unione Europea
• I cittadini dei paesi extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno limitatamente ai dati e ai fatti attestabili dalle pubbliche amministrazioni ( non è più necessario che siano anche residenti)

Sottoscrizione di istanza o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 21 D.P.R. 445/2000)
Le firme sulle istanze e sulle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà rivolte alle pubbliche Amministrazioni e ai gestori di pubblici servizi non debbono essere autenticate.
L’autentica di firma rimane soltanto per le domande che richiedono la riscossione di benefici economici da parte di altre persone e per le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà da presentare ai privati.

Autentiche di copie 
Per dichiarare che è conforme all’originale:
• la copia di un documento tenuto o rilasciato da una pubblica amministrazione,
• la copia di una pubblicazione, di un titolo di studio e di servizio
• la copia di documenti fiscali che debbono essere conservati dai privati
è sufficiente una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà firmata davanti al dipendente addetto a riceverla oppure consegnata da un’ altra persona con la fotocopia del documento di identità di chi ha firmato la dichiarazione o inviata per posta sempre con la fotocopia del documento d’identità di chi ha firmato la dichiarazione.
In pratica non è più necessario far autenticare le copie di questi documenti in Comune o presso l’Amministrazione a cui debbono essere consegnate.

Dichiarazione in caso di impedimento temporaneo per ragioni di salute
Le dichiarazioni di chi si trovi in una condizione di impedimento temporaneo per ragioni di salute possono essere rese da un parente prossimo (il coniuge o in sua assenza i figli, o in mancanza, un altro parente fino al terzo grado) davanti ad un pubblico ufficiale, previo accertamento dell’identità di chi fa la dichiarazione, facendo menzione delle cause dell’impedimento.
Questa procedura semplificata è esclusa in materia di dichiarazioni fiscali.

Autocertificazione per la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 
Con la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ogni cittadino può dichiarare in modo definitivo tutti gli stati, fatti e qualità personali che siano a sua diretta conoscenza e nel suo interesse, anche se riguardano altre persone non compresi nell’elenco di ciò che si può autocertificare.
Questa dichiarazione deve essere presentata agli Uffici Pubblici e ai gestori di servizi pubblici, firmata dinanzi al dipendente addetto a riceverla, o, in alternativa spedita per posta o via fax con allegata copia di un documento di identità di chi ha firmato la dichiarazione.

L’autocertificazione non può essere usata in sostituzione dell’atto di notorietà quando si tratta di
• dichiarazioni che contengono manifestazioni di volontà (impegni, accettazioni, rinunce, procure)
• deleghe che configurano procure.

Controlli
Le amministrazioni sono tenute a procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai cittadini.
Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti, fermo restando l’applicazione delle sanzioni penali previste.

 

Cosa si può autocertificare

Elenco dei Certificati che possono essere sostituiti da una dichiarazione in carta semplice e senza necessità dell’autenticazione della firma.

• data e luogo di nascita
• residenza
• cittadinanza
• godimento dei diritti civili e politici
• stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero
• stato di famiglia
• esistenza in vita
• nascita del figlio
• decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente
• iscrizione in albi o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni
• appartenenza a ordini professionali
• titolo di studio, esami sostenuti
• qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica
• reddito o situazione economica anche per la concessione di benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali
• assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto
• possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria
• stato di disoccupazione
• qualità di pensionato e categoria di pensione
• qualità di studente
• qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili
• iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo
• tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio
• assenza di condanne penali e di provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale in base alle norme in vigore
• persone a carico
• tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile
• di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

Ultimo aggiornamento

Martedi 02 Aprile 2024